Art. 42 — Principi direttivi per lo stato giuridico del personale

Le norme delegate di cui all'articolo 40 concernenti l'assunzione e lo stato giuridico del personale dipendente degli enti ospedalieri dovranno stabilire la disciplina fondamentale del rapporto di impiego, ispirandosi ai seguenti principi:

  • 1)che le assunzioni devono aver luogo esclusivamente per pubblico concorso nel limite delle piante organiche; deroghe alle assunzioni per pubblico concorso possono essere consentite solo per speciali categorie del personale esecutivo. Resta la facolta' dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate;
  • 2)che lo stato giuridico e le attribuzioni siano regolati con criteri di uniformita' e in conformita' dei principi delle leggi vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego; ad esse dovra' adeguarsi il regolamento del personale di ciascun ente ospedaliero. In ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale gia' in servizio.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 183/1982

    Parametro
    10 novembre 1982

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), in relazione agli artt. 42, ultimo comma, e 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed all'art. 6 della legge di delegazione 10 maggio 1964, n. 336 (contenente norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), postoché: analoga questione è stata già dichiarata non fondata; peraltro, successivamente alla pubblicazione di questa decisione della Corte, la materia de qua è stata parzialmente regolata in modo diverso sul piano legislativo, in forza del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazione, nella legge 3 settembre 1982, n. 627, per cui è necessario riesaminare la rilevanza della questione proposta, tenendo conto della nuova normativa. - S. n. 33/1982.

    Art. 42 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 6 Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali · Art. 66 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 76 cost.

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  • Sentenza n. 33/1982

    Parametro
    11 febbraio 1982

    Si deve escludere che, all'epoca in cui fu emanata la legge delegata (d.P.R.) n. 130 del 1969 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) l'eta` per il collocamento a riposo costituisse un elemento immutabile dello status del dipendente, e cioe`, non una semplice aspettativa, ma un diritto quesito di fronte al quale deve cedere la potesta` della pubblica amministrazione di operare le scelte organizzative ritenute necessarie in vista del suo buon andamento (art. 97 Cost.). Pertanto ben poteva il legislatore delegato determinare con disposizione generale e senza eccezioni l'eta` per il collocamento a riposo in 65 anni per il personale sanitario, tecnico laureato, amministrativo e di assistenza religiosa e in 60 anni per il restante personale. (Non fondatazza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 60 lett. a) e 135 del d.P.R. n. 130 del 1969 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), proposta assumendo che la norma contenuta nel primo articolo, disponendo il collocamento a riposo rispettivamente a 65 anni per il personale sanitario (nonche` tecnico laureato, amministrativo e di assistenza religiosa) e a 60 anni per il restante personale, e la norma contenuta nel secondo articolo, dichiarando "abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nel presente decreto", contrastino con il principio direttivo indicato nell'art. 42 della legge delega n. 132 del 1968 ("in ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale gia` in servizio"), cioe` con il diritto a restare in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta` (art. 6 legge 10 maggio 1964 n. 336; art. unico legge 20 febbraio 1956, n. 68).

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  • Sentenza n. 103/1977

    Parametro
    2 giugno 1977

    La formula usata dall'art. 42, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) nel prescrivere, in relazione alla delega legislativa conferita con l'art. 43 stessa legge, che in ogni caso fossero riconosciute "le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale già in servizio", è volta, nel suo proprio e circoscritto significato tecnico, esclusivamente alla salvaguardia di posizioni, a contenuto patrimoniale o di carriera, acquisite dai singoli dipendenti in relazione al loro rapporto d'impiego, e non può essere dilatata sino a precludere la introduzione di nuove (o parzialmente nuove) figure d'incompatibilità. Va perciò disattesa, per la errata interpretazione della norma delegante, su cui si basa, la questione sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., nei confronti dell'art. 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, nella parte in cui non prevede che la incompatibilità con l'esercizio professionale in case di cura private, non possa operare per i sanitari ospedalieri già in servizio all'atto della sua emanazione. Cfr.: sent. n. 131 del 1974.

    Art. 43 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 42 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art42 · fonte del testo

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