Art. 55 — Norme sull'amministrazione degli enti ospedalieri

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentita una apposita Commissione parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori, e' delegato a emanare con decreto avente valore di legge formale le norme fondamentali sull'amministrazione e contabilita' dell'ente ospedaliero integrando e coordinando le disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e successive modificazioni e quelle contenute nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le norme contenute nella presente legge, avendo di mira il conseguimento di un'effettiva autonomia nonche' la salvaguardia delle competenze conseguenti e dei rapporti tra gli istituendi enti ospedalieri e lo Stato, le Regioni, le province e i comuni, lasciando, comunque, impregiudicata la competenza legislativa dell'ente regione.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 170/1973

    Questione infondata
    28 novembre 1973

    Non è fondata - in riferimento agli artt. 117, 118, 130 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), nella parte in cui mantengono in vigore le norme art. 132 R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 ed art. 81 R.D. 5 febbraio 1891, n. 99) attributive al Comune del potere di sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Invero, la sorveglianza de qua - in quanto come è pacifico, si risolve in affatto generiche facoltà ispettive di segnalazione e di denunzia - per un verso rimane, evidentemente, estranea alla materia dei controlli tipici riservati alla Regione dall'art. 130 della Costituzione; e, per altro verso, lungi dal contraddire, conferma, anzi, le funzioni amministrative, attribuite alla Regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella materia della beneficenza pubblica, in quanto rispetto a queste si pone in posizione strumentale e di mera ausiliarità.

    Art. 55 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 56 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art55 · fonte del testo

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