Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis della

legge 8 agosto 1980, n. 441 ("Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente

la disciplina transitoria delle funzioni dell'assistenza sanitaria

delle unità sanitarie locali"), promossi con ordinanze emesse il 28

gennaio 1981 (n. 2 ordinanze) dalla Corte dei Conti - Sezione II

giurisdizionale, e il 14 gennaio 1983 dal T.A.R. del Lazio - Sezione

staccata di Latina, iscritte rispettivamente ai nn. 844 e 845 del

registro ordinanze 1982 e al n. 94 del registro ordinanze 1984 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 121 e 128

dell'anno 1983 e n. 169 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Pizzorni G. Luigi ed altri e di

Retti Roberto ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi aventi ad oggetto la

responsabilità di amministratori di enti pubblici ospedalieri, la

Corte dei conti con due identiche ordinanze in data 28 gennaio 1981

(reg. ord. nn. 844 e 845 del 1982), ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10- bis della legge 8 agosto

1980, n. 441 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina

transitoria delle funzioni dell'assistenza sanitaria delle unità

sanitarie locali");

che la norma impugnata dispone la revoca dei trattamenti

economici del personale ospedaliero deliberati in difformità da

quanto stabilito dall'art. 7, l. 17 agosto 1974, n. 386, che vietava

la corresponsione di proventi o indennità eccedenti quelli previsti

da disposizioni di legge o dagli accordi nazionali di cui all'art. 40

della legge 12 febbraio 1968, n. 132, prevedendo altresì che i

predetti trattamenti non fossero soggetti a recupero né

comportassero la responsabilità di coloro che li avevano disposti,

sempreché le amministrazioni interessate entro un certo termine ne

avessero rideterminato l'ammontare alla stregua dell'accordo

nazionale 30 giugno 1979-31 dicembre 1982;

che la norma relativamente alla parte che esclude la

responsabilità degli amministratori degli enti ospedalieri, è

ritenuta in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 28, 42, 54, 97, 101 e

103 Cost.;

che la stessa disposizione di legge, pur se in relazione ad

altro aspetto, viene impugnata anche dal T.A.R. Lazio con ordinanza

in data 14 gennaio 1983 (reg. ord. n. 94 del 1984), in quanto nella

parte in cui dispone la revoca dei provvedimenti adottati in

difformità dell'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386,

contrasterebbe con l'art. 97 Cost., per ragioni analoghe a quelle

già affermate da questa Corte con sentenza n. 161 del 1982;

che nel giudizio introdotto dagli atti di rimessione della Corte

dei conti si sono costituiti gli amministratori degli enti

ospedalieri chiedendo che la questione venisse dichiarata infondata,

mentre, nel giudizio conseguente all'ordinanza di rinvio del T.A.R.

Lazio, ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato

chiedendo l'emanazione di una pronuncia di inammissibilità;

Considerato che le cause vanno riunite in quanto attenendo,

seppure sotto profili diversi, alla medesima disciplina prevista per

i trattamenti economici disposti in difformità dell'art. 7 della

legge 17 agosto 1974, n. 386, implicano la definizione di questioni

comuni;

che il divieto, contenuto nel citato art. 7 della legge n. 386

del 1974, è stato dichiarato illegittimo da questa Corte con

sentenza n. 161 del 1982;

che, a seguito di tale declaratoria, la questione, concernente

la esclusione della responsabilità degli amministratori che hanno

disposto i trattamenti economici vietati dal predetto art. 7, è

stata ritenuta irrilevante in quanto "è venuto meno il fondamento

della contestata responsabilità" (ord. n. 235 del 1985);

che ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche in relazione

all'altra questione che attiene alla norma impugnata nella parte in

cui sancisce la revoca dei trattamenti economici disposti in

difformità del citato art. 7, poiché anche in questo caso è venuto

meno il fondamento della revoca, e cioè l'illegittimità degli

stessi trattamenti;

che, pertanto, le questioni sollevate vanno dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 10- bis della legge 8 agosto

1980, n. 441, ("Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina

transitoria delle funzioni dell'assistenza sanitaria delle unità

sanitarie locali"), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25,

28, 42, 54, 97, 101 e 103 Cost., dalla Corte dei Conti e dal T.A.R.

Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari