Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/04/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7d.l. 264/1974

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi, riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7

comma sesto, del D.L. 8 luglio 1974 n. 264 (Norme per l'estinzione dei

debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il

finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma

sanitaria), così come convertito in legge 17 agosto 1974 n. 386,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Consiglio di Stato sui

ricorsi riuniti di Cestari Giuliano ed altri contro la Giunta della

Provincia autonoma di Trento ed altro, iscritta al n. 117 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 184 dell'anno 1983;

2) ordinanze emesse il 6 luglio 1979 dal TAR per l'Umbria sui

ricorsi di Pertosa Maria contro l'Ente Ospedaliero "Riuniti Spedali di

5. Maria della Misericordia, San Nicolò degli Incurabili e Pietro

Grocco" di Perugia ed altro, e Tirimagni Giampiero contro l'Ente

Ospedaliero dell'Alta Valle del Tevere Ospedale Provinciale di Città

di Castello ed altro, iscritte ai nn. 621 e 622 del registro ordinanze

1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. li

dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che (1.1.) con ordinanza emessa il 14 maggio 1982 su tre

ricorsi proposti da Cestari Giuliano contro la Giunta della Provincia

Autonoma di Trento e l'Ospedale di Fiemme - Ospedale Generale di Zona -

Ente Ospedaliero, da Giordani Elvino contro la Giunta della Provincia

Autonoma di Trento e l'Ente Ospedaliero "S. Giovanni" di Mezzolombardo

- Ospedale Generale di Zona, e da Wolf Amina e altri contro gli

Istituti Ospedalieri di Trento - Ente Ospedattero Generale Regionale,

poi riuniti (pervenuta alla Corte Costituzionale il 9 febbraio 1983;

notificata il 10 e comunicata il 27 di gennaio 1983; pubblicata nella

G. U. n. 184 del 6 luglio 1983 e iscritta al n. 117 R.O. 1983), il

Consiglio di Stato - Sezione V Giurisdizionale - si è richiamato a due

precedenti sue ordinanze per dichiarare rilevante e, in riferimento al

combinato disposto degli artt. 70, 76 e 77 Cost., non manifestamente

infondata la questione d'incostituzionalità dell'art. 7 comma secondo

(divenuto terzo in sede di conversione disposta con l. 17 agosto 1974

n. 386) D.L. 8 luglio 1974 n. 264, a motivo dell'effetto assolutamente

vincolante con carattere d'inderogabilità nel massimo attribuito agli

accordi stipulati a norma dell'art. 40 l. 12 febbraio 1968 n. 132, e ne

ha esteso l'ambito assumendo a parametro anche l'art. 111, comma

secondo, nella parte in cui inibisce al legislatore di escludere o

limitare ai soli mezzi d'impugnazione la tutela giurisdizionale contro

gli atti della Pubblica Amministrazione. Avanti la Corte nessuna delle

parti si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri con atto depositato il 16 luglio 1983, con il

quale l'Avvocatura generale dello Stato richiamata la sent. 161/1982

che aveva dichiarato l'incostituzionalità della norma impugnata, ha

concluso per la manifesta infondatezza della proposta questione;

che (1.2.) con ordinanza emessa il 6 luglio 1979 sul ricorso

proposto da Pertosa Maria contro l'Ente Ospedaliero "Riuniti Spedali di

S. Maria della Misericordia, San Nicolò degli Incurabili e Pietro

Grocco" di Perugia (pervenuta alla Corte Costituzionale il 1 luglio

1983; notificata il 18 gennaio 1980 e comunicata il 7 giugno 1983;

pubblicata nella G. U. n. 11 dell'11 gennaio 1984 e iscritta al n. 621

R.O. 1983) il TAR Umbria ha giudicato rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 39 comma quarto Cost., la questione

d'incostituzionalità dell'art. 7 comma sesto D.L. 8 luglio 1974 n.

264, così come convertito nella l. 17 agosto 1974 n. 386, nella parte

in cui dispone che gli enti ospedalieri sono tenuti a conformarsi alle

disposizioni relative al trattamento economico del personale

dipendente, contenute negli accordi sindacali conclusi a livello

nazionale. Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

che (1.3.) con la ordinanza emessa il 6 luglio 1979 sul ricorso

proposto da Tirimagni Giampiero contro l'Ente Ospedaliero dell'Alta

Valle del Tevere Ospedale Provinciale di Città di Castello e l'Ordine

Nazionale dei Biologi (pervenuta alla Corte Costituzionale il 10 luglio

1983; notificata il 18 gennaio 1980 e comunicata il 7 giugno 1983;

pubblicata nel la G. U. n. 11 dell'11 gennaio 1984 e iscritta al n. 622

RO. 1983) ha riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza resa

sotto la stessa data del 6 luglio 1979. Avanti la Corte nessuna delle

parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri;

che (2.) nel corso della adunanza del 14 marzo 1984 alla quale è

stata fissata la decisione dei due incidenti, il giudice Andrioli ha

svolto la relazione.

Considerato che (3.1.) va disposta la riunione dei tre incidenti

per la connessione che li unisce;

che (3.2.) questa Corte, con sent. 161/1982, ha dichiarato la

illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma secondo D.L. 8 luglio

1974 n. 264 (divenuto terzo con l. 17 agosto 1974 n. 386 di

conversione) ed ha dichiarato non fondata la questione d'illegittimità

costituzionale (dell'art. 40 u.c. l. 12 febbraio 1968 n. 132 e)

dell'art. 7 commi secondo e sesto D.L. 8 luglio 1974 n. 264, conv. con

modificazioni con l. 386/1974, sollevata in riferimento all'art. 39

commi primo e quarto Cost.;

che (3.3.) la Corte, mentre a seguito della mentovata sentenza

functa est munere suo sulla ord. 14 maggio 1982 del Consiglio di Stato

- Sezione V Giurisdizionale - può limitarsi a constatare che il TAR

Umbria, sia nelle due ordinanze in atto sottoposte ad esame sia nelle

ordinanze su cui è stata resa la sent. 161/1982, ha impugnato il solo

comma sesto dell'art. 7 D.L. 264/1974 sulla base degli stessi argomenti

e ha addotto a parametro il solo comma quarto dell'art. 39 Cost..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i tre incidenti iscritti ai nn. 117, 621 e 622 R.O. 1983,

a) dichiara manifestamente infondata la questione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 7 comma secondo (divenuto terzo con l. 17

agosto 1974 n. 386 di conversione) D.L. 8 luglio 1974 n. 264 (Norme per

l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli

enti ospedalieri il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio

della riforma sanitaria), dichiarato incostituzionale con sent.

161/1982;

b) dichiara manifestamente infondata la questione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 7 comma sesto D.L. 8 luglio 1974 n. 264, così

come convertito con l. 17 agosto 1974 n. 386, sollevata, in riferimento

all'art. 39 comma quarto Cost., con ordinanze 6 luglio 1979 del TAR

Umbria (nn. 621 e 622 R.O. 1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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