Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 30 e' corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a lire 120.000 ed a lire 100.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 giugno 1989, n. 244

3

La L. 30 giugno 1989, n. 244 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che: "Gli onorari da corrispondere, a norma dell'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunita' europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono fissati, rispettivamente, in lire 175.000 e in lire 150.000, al lordo delle ritenute di legge".

Testo vigente dal 2 luglio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 luglio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1984 al 2 luglio 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 giugno 1989, n. 244

    La L. 30 giugno 1989, n. 244 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che: "Gli onorari da corrispondere, a norma dell'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunita' europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono fissati, rispettivamente, in lire 175.000 e in lire 150.000, al lordo delle ritenute di legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art39 · fonte del testo

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