Gli onorari da corrispondere, a norma dell'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunita' europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono fissati, rispettivamente, in lire 175.000 e in lire 150.000, al lordo delle ritenute di legge. Nel caso di contemporaneo svolgimento della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con altra consultazione, gli onorari di cui al comma 1 sono maggiorati degli importi previsti dall'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 4 aprile 1985, n. 117. Ad iniziare dal mese di aprile 1991, gli importi determinati dai commi 1 e 2 sono aggiornati secondo le modalita' ed i termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Il primo comma dell'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 16 della legge 9 aprile 1984, n. 61, e' abrogato. Gli onorari da corrispondere al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono disciplinati dalle leggi 13 marzo 1980, n. 70, e 4 aprile 1985, n. 117. All'onere derivante dell'attuazione del presente articolo valutato in lire 26.500.000.000 per l'anno 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 luglio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-30;244~art4 · fonte del testo

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