Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti. A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco da' atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

Testo vigente dal 30 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art38 · fonte del testo

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