Art. 3 — Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione

L'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale. 2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120. 3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

  • a)gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
  • b)gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
  • c)gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
  • a)gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
  • b)gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49". Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalita' indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unita' di euro. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284, ha disposto (con l'art. 13-septies, comma 1) che il termine previsto dal comma 3, primo periodo, del presente articolo, e' prorogato di dodici mesi.

Testo vigente dal 29 dicembre 2002

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 2002 al 29 dicembre 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284, ha disposto (con l'art. 13-septies, comma 1) che il termine previsto dal comma 3, primo periodo, del presente articolo, e' prorogato di dodici mesi.

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urn:nir:stato:legge:2002-04-16;62~art3 · fonte del testo

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