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Amministrativo
Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura
Legge 24 maggio 1951, n. 392
Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonche' dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato
- Aggiornato al
- 3 luglio 1970
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1Categorie dei magistrati
- Art. 2Funzioni dei magistrati di Tribunale
- Art. 3Funzioni dei magistrati di Corte d'appello
- Art. 4Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione
- Art. 5Conferimento di uffici direttrici a magistrati di Corte di appello
- Art. 6Conferimento di uffici direttivi a magistrati di torte di cassazione
- Art. 7Amissione in Magistratura e promozioni
- Art. 8Abolizione del ruolo dei pretori
- Art. 9Abolizione del ruolo dei primi pretori
- Art. 10Trattamento economico dei magistrati in servizio
- Art. 11Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrali
- Art. 12Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato
- Art. 13Onere finanziario
- Art. 14Riferimento a leggi e regolamenti generali
- Art. 15Decorrenza delle retribuzioni
