Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonche' dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.
- Art. 1 — Categorie dei magistrati
- Art. 2 — Funzioni dei magistrati di Tribunale
- Art. 3 — Funzioni dei magistrati di Corte d'appello
- Art. 4 — Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione
- Art. 5 — Conferimento di uffici direttrici a magistrati di Corte di appello
- Art. 6 — Conferimento di uffici direttivi a magistrati di torte di cassazione
- Art. 7 — Amissione in Magistratura e promozioni
- Art. 8 — Abolizione del ruolo dei pretori
- Art. 9 — Abolizione del ruolo dei primi pretori
- Art. 10 — Trattamento economico dei magistrati in servizio
- Art. 11 — Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrali
- Art. 12 — Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato
- Art. 13 — Onere finanziario
- Art. 14 — Riferimento a leggi e regolamenti generali
- Art. 15 — Decorrenza delle retribuzioni