Art. 9-bis — Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati
Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in tema di riciclo anche attraverso l'integrazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime secondarie, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 10, dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attivita' di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.";
- b)all'articolo 24-bis, comma 1:
- 1)al quarto periodo, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- 2)dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative". 2. Le attivita' derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono svolte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., nell'ambito di quelle allo stesso gia' attribuite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente
Testo vigente dal 14 agosto 2024
