Art. 14 — Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche
All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, ((le parole: «I rottami ferrosi» sono sostituite dalle seguenti: «I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902")) della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale ((comune))»;
- a-bis)((al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantita' di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2"));
- b)dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente e' composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. 3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non da' luogo ((all'erogazione di compensi)), ((rimborsi di spese)), gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.».
Testo vigente dal 14 agosto 2024
