Art. 2-bis — Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026
((Limitatamente ai periodi di effettivo impiego nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", al personale militare di cui all'articolo 696-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, in deroga all'articolo 1792, comma 1, del medesimo codice, le disposizioni dei commi 2 e 3 del citato articolo 1792.)) ((All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71)).
Testo vigente dal 8 agosto 2026
