Art. 5-ter — Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia
Alle domande di finanziamento per il sostegno a operazioni di patrimonializzazione, presentate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da imprese che hanno realizzato, nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale, si applicano le seguenti disposizioni:
- a)in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- b)la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto di cui alla lettera a) non e' superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, in favore delle imprese di cui al comma 1 del presente articolo nonche' di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia puo' essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano ((fino al 30 giugno 2024)), secondo condizioni e modalita' stabilite con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Testo vigente dal 31 dicembre 2023
