Art. 13 — Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero» e le parole: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: « ((al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026)) ». (( All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, alinea, le parole da: "negli ultimi tre bilanci" fino a: "totale" sono sostituite dalle seguenti: "nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale";
  • b)al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023". 3. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, primo periodo, le parole da: "per fare fronte" fino a: "approvvigionamenti" sono sostituite dalle seguenti: ", considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficolta' o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera";
  • b)al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023")) All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «medesimo anno» sono aggiunte le seguenti: «in cui avviene il versamento».

Testo vigente dal 6 luglio 2023

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 6 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2023 al 6 luglio 2023. 47 parole aggiunte.

aggiunto: a) al comma 1, primo periodo, le parole da: "per fare fronte" fino a: "approvvigionamenti" sono sostituite dalle seguenti: ", considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficolta' o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198~art13 · fonte del testo

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