Art. 8-quater — Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto
((Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato fino al 20 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del citato decreto-legge n. 251 del 1981.)) ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al comma 1 se sussistono le seguenti condizioni:
- a)le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026;
- b)le domande riguardano il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023;
- c)le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.)) ((Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma 1 e' elevato fino al 30 per cento per le imprese qualificabili come piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.)) ((Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, complessivamente, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027.)) ((Con una o piu' deliberazioni, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo' stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di cui al comma 2 nonche' i termini e le modalita' per l'applicazione della misura prevista dal presente articolo)).
Testo vigente dal 23 maggio 2026
