La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ((sono apportate)) le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, lettera d), primo periodo, la parola "((cinquanta))" e' sostituita dalla seguente: "dieci" e dopo le parole "dalla legge 29 luglio 1981, ((n. 394,")) sono inserite le seguenti: "quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita' o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari," ((e)) dopo la parola "criteri" e' inserita la seguente: "selettivi";
  • b)al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo la parola "concessi" sono inserite le seguenti: "tenuto conto delle risorse disponibili e";
  • c)al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni"; Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Testo vigente dal 25 luglio 2021

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 2021 al 25 luglio 2021. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

… marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, tolto: apportare aggiunto: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), primo periodo, la parola "cinquantatolto: ," e' sostituita dalla seguente: "dieci" e dopo le parole "dalla legge 29 luglio 1981, n. 394tolto: ",aggiunto: ," sono inserite le seguenti: "quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita' o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,"tolto: ; infine, aggiunto: e dopo la parola "criteri" e' inserita la seguente: "selettivi";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art11 · fonte del testo

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