Il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ((di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' sostituito dai seguenti: "8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento ((per mezzi di trasporto sequestrati)), si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ((e successive modificazioni)). 8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ((ovvero sono alienati o distrutti)). I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. ((Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, a successive modificazioni")). Ai commi 3 ((, 4)) e 5 dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: "rottamazione" e' sostituita dalla seguente: "distruzione". Al comma 3 sono altresi' soppresse le parole: "mediante distruzione".
Testo vigente dal 9 giugno 2002
