Art. 1 — Esenzione ICI prima casa
Articolo abrogato dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.
Abrogato dal 1 gennaio 2018
Articolo abrogato dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.
Abrogato dal 1 gennaio 2018
5 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di esenzione dall'ICI prevista per i cd. "alloggi sociali", in relazione al requisito della "regolare assegnazione" opera una presunzione iuris tantum secondo cui gli alloggi dello IACP sono gestiti in conformità alla legge e, quindi, sono regolarmente assegnati, con la conseguenza che grava sull'ente impositore l'onere di fornire la prova contraria, in assenza della quale trova applicazione la detrazione fiscale.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale (agevolazione trasformatasi in totale esenzione, a partire dal 2008, ex art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. con modif. dalla l n. 126 del 2008), sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero di queste ultima ma l'effettiva utilizzazione delle stesse ad abitazione principale.
Art. 1
In tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari abitative consente l'applicazione alle stesse dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione ex art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2008, vigente ratione temporis), prevista per l'abitazione principale, quando l'insieme di tali unità non trascende la categoria catastale dei singoli immobili che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamente, unitariamente e funzionalmente considerato, anche nel caso in cui si tratti di immobili catastalmente distinti.
Art. 1
In tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l'applicazione alle stesse dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione ex art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2008, vigente ratione temporis) prevista per l'abitazione principale, quando il derivato complesso abitato non trascende la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'esenzione in relazione a due appartamenti contigui di proprietà del contribuente, assumendo che le agevolazioni per l'I.C.I. erano limitate ad un solo immobile, a nulla rilevando la circostanza dell'utilizzo effettivo da parte dello stesso contribuente di entrambe le unità immobiliari come abitazione principale).
Art. 1
In tema di IMU, il soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare di diritti reali di godimento), sicché non è sufficiente, al fine di beneficiare dell'esenzione per l'abitazione principale, il possesso e l'uso "di fatto" del bene comune; ne consegue che al titolare di una quota pari al 50% dell'immobile, ancorché adibito per intero a prima casa, spetta il beneficio soltanto per la propria quota e non anche per il restante 50%, che deve considerarsi come seconda casa.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente che invocava l'esenzione integrale dall'imposta, sebbene comproprietario in parti uguali con la sorella dell'abitazione dallo stesso interamente destinata a propria prima casa).
Art. 1 · Art. 1102 c.c.
Tutte le 19 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, aventi ad oggetto una disposizione che non è stata convertita in legge e che, perciò, ha perso efficacia sin dall'inizio ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost. Per un caso analogo, v. citata sentenza n. 200/2009.
Art. 1 Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie · Art. 119 cost. · Art. 120 cost. · Art. 77 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2012 al 1 gennaio 2018.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 13, comma 14, lettera a)) che e' abrogato l'articolo 1 del presente decreto-legge, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2018, la suddetta abrogazione opera anche nei confronti dei comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-27;93~art1 · fonte del testo
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