Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuita' operativa degli impianti ex ILVA All'articolo 39 ((, comma 1,)) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ((...)) e' aggiunto, in fine, il seguente ((periodo)): «Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.». All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, e' aggiunto, ((in fine)), il seguente periodo: «Per l'attuazione del presente comma ((...)) il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.». (( All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti". 2-ter. All'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: "salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente" sono inserite le seguenti: ". Ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilita' che eventualmente residuano possono essere destinate" e la parola: ", nonche'" e' soppressa))
Testo vigente dal 14 luglio 2024
