Art. 14 — Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale

All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e ((assegna un termine)) non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti ((siano nettamente)) insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e' disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui e' specificamente riferibile la carenza rilevata.». Al fine di assicurare la pronta operativita' e l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020, per il quale non si e' conclusa nell'anno 2023 la selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno 2024 ((,)) si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro 235.173 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 ((del presente articolo, all'articolo 17-bis, comma 5, alinea, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)), dopo le parole: «specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita', al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche ((...))».

Testo vigente dal 14 luglio 2024

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Che cosa è cambiato dal 14 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 2024 al 14 luglio 2024. 4 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna aggiunto: un termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di … adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti tolto: sono aggiunto: siano nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione … conclusa nell'anno 2023 la selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno 2024aggiunto: , si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui … 24 giugno 2009, n. 77. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 aggiunto: del presente articolo, all'articolo 17-bisaggiunto: , comma 5, alinea, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, tolto: al comma 5, dopo le parole: «specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono inserite le seguenti … ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistichetolto: ,aggiunto: ...».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-15;63~art14 · fonte del testo

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