All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5-bis, le parole «, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo» sono soppresse;
- b)il comma 5-ter e' abrogato. L'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' abrogato. L'articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' abrogato. All'articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 1-ter e' abrogato. (( Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' abrogato. 4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilita' e all'efficienza del sistema nonche' delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuita' con il calcolo del prezzo unico nazionale";
- b)il comma 2 e' abrogato))
Testo vigente dal 8 febbraio 2024
