All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 5-bis, le parole «, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo» sono soppresse;
  • b)il comma 5-ter e' abrogato. L'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' abrogato. L'articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' abrogato. All'articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 1-ter e' abrogato. (( Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' abrogato. 4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilita' e all'efficienza del sistema nonche' delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuita' con il calcolo del prezzo unico nazionale";
  • b)il comma 2 e' abrogato))

Testo vigente dal 8 febbraio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 febbraio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2023 al 8 febbraio 2024. 159 parole aggiunte in 3 capoversi.

… con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 1-ter e' abrogato. aggiunto: Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' abrogato. 4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilita' e all'efficienza del sistema nonche' delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuita' con il calcolo del prezzo unico nazionale";

aggiunto: b) il comma 2 e' abrogato

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-09;181~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari