Con riguardo alle procedure espropriative previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'autorita' espropriante costituisce uno spazio internet ad accesso riservato, denominato "cassetto virtuale", finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l'accesso agli atti, nonche' uno spazio internet a libero accesso, denominato "fascicolo virtuale", finalizzato a incrementare la pubblicita' e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette. Le modalita' operative di attivazione del cassetto virtuale e le modalita' di deposito degli atti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e del decreto di esproprio, nonche' il flusso informativo fra l'autorita' espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, anche ai fini della notificazione degli atti ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel fascicolo virtuale sono pubblicati:

  • a)l'identificazione dei soggetti attivi dell'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con allegazione degli eventuali atti di delega dei poteri espropriativi e dei provvedimenti di designazione del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni e del responsabile del procedimento espropriativo di cui all'articolo 6 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
  • b)i provvedimenti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione della pubblica utilita';
  • c)il piano particellare di esproprio, completo di parte grafica e descrittiva;
  • d)i documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;
  • e)una relazione con i criteri di quantificazione degli oneri, diretti e indiretti, di esproprio e occupazione;
  • f)le comunicazioni di avvio del procedimento;
  • g)i decreti di accesso, occupazione ed esproprio;
  • h)le ordinanze di pagamento e di deposito, ai sensi dell'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la societa' Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale ((, in qualita' di autorita' espropriante,)) sono autorizzati a stipulare, ((una volta divenuta efficace la)) dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unita' immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. ((A tale fine, la societa' Stretto di Messina S.p.a. o per essa il contraente generale comunica ai soggetti interessati dalle procedure espropriative che entro il termine di sessanta giorni dalla medesima comunicazione possono accedere all'atto di cessione volontaria del bene o del diritto reale di cui al primo periodo)). Agli atti di cessione ((di cui al primo e al secondo periodo)) non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonche' in materia di conformita' catastale oggettiva. La societa' Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari ne' acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare ceduta ((, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001)). Decorso il termine di ((sessanta giorni, di cui al secondo periodo)), l'autorita' espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione ((volontaria)) di cui al comma 3-bis, e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennita' determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario e' inoltre riconosciuta un'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa ((e' ridotta a un valore massimo di 10.000 euro da quantificare in base ai criteri sopra indicati)). Agli usufruttuari delle unita' immobiliari di cui al comma 3-bis e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennita' di cui al comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennita' di ricollocazione abitativa. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennita' di cui al comma 3-ter, primo periodo, e' determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attivita' economiche, alle imprese di cui al primo periodo e' inoltre corrisposta un'indennita' per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorita' espropriante provvede al pagamento dell'indennita' di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata ((, sottoscritta congiuntamente dal tecnico incaricato dal proprietario o usufruttuario e dal tecnico nominato dall'autorita' espropriante,)) che attesti l'entita' e la congruita' della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della societa' Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024.

Testo vigente dal 20 luglio 2025

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Che cosa è cambiato dal 20 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2024 al 20 luglio 2025. 8 parole tolte, 118 parole aggiunte.

… all'articolo 4, comma 3, la societa' Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generaleaggiunto: , in qualita' di autorita' espropriante, sono autorizzati a stipulare, tolto: entro trenta giorni dalla aggiunto: una volta divenuta efficace la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle … utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. aggiunto: A tale fine, la societa' Stretto di Messina S.p.a. o per essa il contraente generale comunica ai soggetti interessati dalle procedure espropriative che entro il termine di sessanta giorni dalla medesima comunicazione possono accedere all'atto di cessione volontaria del bene o del diritto reale di cui al primo periodo. Agli atti di cessione di cui al primo aggiunto: e al secondo periodo non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli … sui proprietari a favore di istituti finanziari ne' acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare cedutatolto: .aggiunto: , fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Decorso il termine di tolto: trenta aggiunto: sessanta giorni, di cui al tolto: primo aggiunto: secondo periodo, l'autorita' espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto … di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione aggiunto: volontaria di cui al comma 3-bis, e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla … entrata in vigore della presente disposizione, l'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa e' ridotta a aggiunto: un valore massimo di 10.000 euro aggiunto: da quantificare in base ai criteri sopra indicati. Agli usufruttuari delle unita' immobiliari di cui al comma 3-bis e' corrisposta, nel … di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurataaggiunto: , sottoscritta congiuntamente dal tecnico incaricato dal proprietario o usufruttuario e dal tecnico nominato dall'autorita' espropriante, che attesti l'entita' e la congruita' della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento. tolto: 3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite … dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-31;35~art3bis · fonte del testo

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