Art. 2-bis — Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari

[1]Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, e' autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonche' le modalita' di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

[2]7 16 18 20

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 dicembre 2022, n. 185

7

Il D.L. 2 dicembre 2022, n. 185 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabilite".

D.L. 21 dicembre 2023, n. 200

16

Il D.L. 21 dicembre 2023, n. 200 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata, fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabilite".

D.L. 27 dicembre 2024, n. 200

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Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 200, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata, fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabilite".

20

Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 27, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e di difesa civile, con priorita' per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabiliti".

Testo vigente dal 1 marzo 2026

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Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-02-25;14~art2bis · fonte del testo

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