Art. 2 — Sicurezza dei giornalisti freelance
I giornalisti ((,)) iscritti all'Ordine dei giornalisti ((,)) che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato ((,)) devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in via sperimentale per l'anno 2026 e' ((concesso)) un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione, di cui al comma 1, ((assegnato)) su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore ((puo' ricevere)) un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro ((, nel limite massimo complessivo di spesa di)) 600.000 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal comma 2, nella misura massima di 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.
Testo vigente dal 1 marzo 2026
