Art. 1 — Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari
E' prorogata, fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabilite. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Testo vigente dal 21 dicembre 2023
