Art. 5 — Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati
Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati (( e disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato)) L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, e' autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalita' di utilita' sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato. (( Al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71)), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con possibilita' di destinare le produzioni ritirate a finalita' di utilita' sociale". All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le predette istituzioni pubbliche, nonche' le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali possono altresi' acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA e' autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.". L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo. (( In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, dopo le parole: "della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale,". Al relativo onere, valutato in euro 290.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianita' di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva". ))
Testo vigente dal 12 novembre 2005
