Art. 7 — Compiti del Dipartimento della protezione civile e divieti previsti da disposizioni comunitarie

Per gli interventi previsti ((dagli articoli 1 e 2 del presente decreto)) il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.

Testo vigente dal 13 marzo 2001

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Che cosa è cambiato dal 13 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2001 al 13 marzo 2001. 1 parola tolta, 6 parole aggiunte.

Per gli interventi previsti tolto: dal aggiunto: dagli articoli 1 e 2 del presente decreto il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2001-01-11;1~art7 · fonte del testo

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