Art. 7 — Compiti del Dipartimento della protezione civile e divieti previsti da disposizioni comunitarie
Per gli interventi previsti ((dagli articoli 1 e 2 del presente decreto)) il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.
Testo vigente dal 13 marzo 2001
