Art. 7-bis — Fondo per l'emergenza BSE
Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), e' istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4 Le disponibilita' del Fondo sono destinate al finanziamento di:
- a)interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di eta' superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;
- b)interventi per assicurare, in conformita' all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'agibilita' degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo fino al 30 giugno 2001 da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di eta' compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di eta' compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di eta' compresa fra i 24 ed i 30 mesi;
- c)indennita' per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di BSE nell'azienda medesima. L'indennita' e' concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;
- d)contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di eta' superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;
- e)un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto. In sede di prima applicazione, il Fondo e', in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, cosi' ripartito:
- a)lire 50 miliardi;
- b)lire 51 miliardi;
- c)lire 1 miliardo;
- d)lire 48 miliardi;
- e)lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo. L'Agenzia e' incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformita' alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale fine,. il Fondo e' versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilita' di quest'ultima. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo, provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare le proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, cosi' come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, dei presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresi' per i titolari degli impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia puo' disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo, uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire. Alla dotazione del Fondo, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede:
- a)quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica;
- b)quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 56
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 19 aprile 2002, n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 2002, n. 118
4Il D.L. 19 aprile 2002, n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 2002, n. 118 ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "a partire dal 1 gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonche' per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali e' dovuta, il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, e' incrementato di 56,805 milioni di euro".
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni".
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, come modificato dall'art. 26, comma 3 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31/12/2007, n.302), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 4) che " I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2008. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni".
Testo vigente dal 1 marzo 2008
