Fino al 31 dicembre 2010 e' preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 MAGGIO 2012, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2012, N. 100)). Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3-bis.Al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di governo, al comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la parola: "sessantatre'" e' sostituita dalla seguente: "sessantacinque". 3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.023.550 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3-quater. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quarto periodo, dopo le parole: "Agenzia del demanio" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

Testo vigente dal 14 luglio 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 31/2011

    Questione infondata
    27 gennaio 2011

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - il quale prevede che: «Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'art. 5- bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto» - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost., sotto il profilo per cui la previsione della decadenza di giudizi arbitrali correttamente instaurati e dell'attribuzione del contendere alla giurisdizione ordinaria, oltre a violare il principio codificato dall'art. 5 cod. proc. civ., si tradurrebbe in un ingiustificato prolungamento del contendere, derivante anche dalla necessità di ripetere un'attività processuale già svolta. Infatti, premesso che la discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuazione delle materie sottratte alla possibilità di compromesso incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza, e che le scelte legislative in materia di arbitrato nei lavori pubblici necessariamente si giustificano in funzione delle specifiche contingenze che caratterizzano le singole iniziative della pubblica amministrazione, la rilevante entità dei costi degli arbitrati gravanti sulla P.A. conferma che la previsione di tale esclusione non appare certamente incongrua (e tantomeno manifestamente irragionevole) rispetto allo specifico fine del risparmio di spesa esplicitato dalla norma impugnata. Sull'infondatezza di questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto normativa analoga, v. la sentenza n. 376 del 2001, le ordinanze n. 162 del 2009, n. 122 e n. 11 del 2003. Sulla valutazione, da parte del legislatore, di sottrarre determinate controversie al giudizio arbitrale, v. l'ordinanza n. 162 del 2009.

    Art. 15 Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile · Art. 117 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 14 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2010 al 14 luglio 2012. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti. tolto: In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attivita' di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 MAGGIO 2012, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2012, N. 100. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;195~art15 · fonte del testo

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