Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.((Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina)).
- Art. 1 — Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati
- Art. 2 — Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio
- Art. 3 — Disposizioni in materia di controlli e di personale
- Art. 4 — Poteri di ordinanza
- Art. 5 — Relazioni periodiche
- Art. 5-bis — Contabilità speciale
- Art. 6 — Copertura finanziaria
- Art. 7 — Compiti del Dipartimento della protezione civile e divieti previsti da disposizioni comunitarie
- Art. 7-bis — Fondo per l'emergenza BSE
- Art. 7-ter — Agevolazioni
- Art. 7-quater — Modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281
- Art. 7-quinquies — Istituzione di un Consorzio obbligatorio
- Art. 8 — Entrata in vigore