Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie". Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Testo vigente dal 11 novembre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 novembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 2001 al 11 novembre 2001. 17 parole tolte, 91 parole aggiunte.

… protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo tolto: sul riordinamento dei Ministeri aggiunto: 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tolto: con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico ed al Servizio aggiunto: fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112tolto: ."aggiunto: , e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie". Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-07;343~art2 · fonte del testo

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