Art. 16 — Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.". ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, e alle unita' in uso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita' da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita' nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le unita' che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonche' le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unita' da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonche' alle unita' bene strumentale di aziende di locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e' a carico del passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:

  • a)euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
  • b)euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
  • c)euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:
  • a)aeroplani con peso massimo al decollo:
  • 1)fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
  • 2)fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
  • 3)fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
  • 4)fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
  • 5)fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
  • 6)fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
  • 7)oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;
  • b)elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
  • c)alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.(5) L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di validita' del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita' inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validita'. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validita' del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11 a 13:
  • a)gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
  • b)gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;
  • c)gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
  • d)gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
  • e)gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
  • f)gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
  • g)gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
  • h)gli aeromobili di costruzione amatoriale;
  • i)gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106. (5) L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi e' superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 14. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti modalita' e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 15-bis.1. Il Corpo della guardia di finanza e le autorita' aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma. --------------- AGGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 3-sexies, comma 2) che "Le modificazioni apportate dal comma 1 del presente articolo ai commi 11 e 14, nonche' al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2011 e dal 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili di cui al citato comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a quarantacinque giorni l'imposta e' corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal presente decreto, e' computato a credito del contribuente all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilita'; non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi per i versamenti dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal presente decreto, se l'eccedenza e' versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 1 gennaio 2016 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 142/2012

    Ha colpito questo articolo
    6 giugno 2012

    In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono insussistenti i presupposti per dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, nonostante lo ius superveniens , costituito dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia perché la disciplina relativa all'anno 2011 (primo periodo del comma 21) è rimasta immutata sia perché la censura della Provincia autonoma è rivolta alla prevista riserva allo Stato del gettito dell'addizionale, indipendentemente dall'entità dell'addizionale stessa e dall'importo del suo gettito; ne segue che la questione deve essere estesa alla nuova formulazione dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011.

    Art. 23 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 16 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 300/2012

    Questione inammissibile
    19 dicembre 2012

    Nel giudizio promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia va dichiarata inammissibile la costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta tardivamente, oltre il termine di cui al comma 3 dell'art. 19 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

    Art. 16 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/2012

    Questione infondata
    31 maggio 2012

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 21 (sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), e 40, alinea e lettera a)…

    Art. 16 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 23 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 40 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 2013 al 1 gennaio 2016. 197 parole tolte, 6 parole aggiunte in 12 capoversi.

… in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.". tolto: Dal 1º maggio di ogni anno le unita' da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

tolto: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. tolto: 9 AGOSTO 2013 aggiunto: 28 DICEMBRE 2015, N. tolto: 98;

tolto: b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98;

tolto: c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

tolto: d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

tolto: e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

tolto: f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

tolto: g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

tolto: i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

tolto: l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri. aggiunto: 208. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con scafo di lunghezza …

i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106. (5) tolto: 14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli aeromobili non immatricolati … di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 14aggiunto: . Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art16 · fonte del testo

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