Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa alla alimentazione con benzina, oltre alle tasse automobilistiche ed alla addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, e' dovuta una tassa speciale a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per anno, per ogni CV di potenza fiscale del motore, per gli autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire 10.500 per anno, per ogni CV di potenza fiscale, per gli autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli autoveicoli con potenza fino a 15 CV e' dovuta la tassa speciale annua di lire 165.000 se alimentati con gas di petrolio liquefatto, e di lire 105.000 se alimentati con metano. La misura della tassa speciale e' ridotta del 50 per cento per le autovetture da noleggio da rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico da piazza. La tassa speciale deve essere corrisposta contestualmente alle tasse automobilistiche con le modalita' e nei termini per queste stabiliti ed e' dovuta anche se l'impianto di alimentazione con gas non risulti funzionante. La tassa speciale si applica, in relazione alla potenza fiscale del veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia dal 1° gennaio 1985. L'obbligo del pagamento della tassa cessa a partire dal primo periodo fisso successivo a quello in cui viene eseguita l'annotazione della avvenuta asportazione dell'impianto a gas nei registri di formalita' del Pubblico registro automobilistico e nel foglio complementare.23

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 marzo 1988, n. 67

2

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 8 comma 4) che "La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, e' elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua e' stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano."

L. 27 dicembre 1997, n. 449

3

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17 comma 6) che "E' soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998."

Testo vigente dal 1 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1988 al 1 gennaio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449

    La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17 comma 6) che "E' soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1984-07-21;362~art2 · fonte del testo

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