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Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive All'articolo 583-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonche' agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali»;
- b)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati e' commesso in occasione delle manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle stesse.». Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' soppresso.
Testo in vigore dal 30 giugno 2025 al 10 agosto 2025
