Art. 16 — Disposizioni finanziarie
Agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 ((,)) e 5, comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede:
- a)quanto a euro 228.242.367, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
- b)quanto a euro 43.009.239, mediante corrispondente utilizzo ((di quota parte)) delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ((ai sensi)) dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 10 agosto 2025
