(( All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice puo' disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in liberta'". All'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis". )) Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si e' accordata precedenza.". (( All'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il Presidente della corte d'appello puo' prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento e' data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura". ))

Testo vigente dal 21 gennaio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 2000 al 21 gennaio 2001. 27 parole tolte, 136 parole aggiunte.

tolto: Nell'articoloaggiunto: All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3tolto: , e' aggiunto il seguente: "3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti … anche se connessi ad altri reati, il giudice puo' disporre, nel pronunciare la sentenza tolto: o comunque prima del deposito della sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannatotolto: , quando la separazione puo' giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque quando aggiunto: quando taluno dei condannati si tolto: trova aggiunto: trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in liberta'tolto: . "aggiunto: ". All'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis". Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, e' aggiunto … 3 e' raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si e' accordata precedenza.aggiunto: ". All'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il Presidente della corte d'appello puo' prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento e' data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2000-11-24;341~art4 · fonte del testo

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