Nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "629, secondo comma del codice penale" sono inserite le seguenti: ", 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale".
Testo vigente dal 24 novembre 2000
