[1]Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della liberta' personale e al diritto delle persone private della liberta' personale di comunicare con terzi e con le autorita' consolari - Procedura d'infrazione n. 2023/2006
[2]1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 293, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»;
- b)all'articolo 350, comma 5, dopo la parola: «assumere», sono inserite le seguenti: «notizie e indicazioni» e le parole: «notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «quando cio' e' imposto dalla necessita' di evitare un imminente pericolo per la liberta', l'integrita' fisica o la vita di una ((persona oppure)) dalla necessita' di compiere attivita' indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini»;
- c)all'articolo 386, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»;
- d)all'articolo 387, comma 1, le parole: «ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata».
Testo vigente dal 15 novembre 2024
