Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti: "ART. 182-bis - 1. All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

  • a)sull'attivita' di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonche' su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonche' sull'attivita' di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
  • b)sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
  • c)sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
  • d)sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia, o analogo sistema di riproduzione. 2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonche' le attivita' ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria. ART. 182-ter - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale". Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) e' inserito il seguente: "4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".

Testo vigente dal 4 settembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-08-18;248~art11 · fonte del testo

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