Art. 31 — Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI

All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: «12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

Testo vigente dal 8 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122~art31 · fonte del testo

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