Art. 13 — Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche
A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalita' e gli standard previsti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, le stime relative al livello di accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore. Entro cinque giorni dalla ((data di)) pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le stime di cui al comma 1, per la successiva pubblicazione nel sito internet istituzionale del suddetto Ministero.
Testo vigente dal 21 agosto 2026
