Art. 23-quater — Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche

Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unita' che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: "operata dall'ISTAT" sono aggiunte le seguenti: ", ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica". 44

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

44

La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 27 marzo 2026, n. 39 (in G.U. 1ª s.s. 1/4/2026, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176".

Testo vigente dal 2 aprile 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 39/2026

    Ha colpito questo articolo
    27 marzo 2026

    La specificità della posizione del pubblico ministero contabile, soprattutto allorché egli sia il titolare del potere d’impulso del processo stesso, esclude che la sua costituzione nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale possa reputarsi prevista o disciplinata dalle norme generali e dalle norme integrative di procedura dinanzi alla Corte costituzionale e, al tempo stesso, di poter ricorrere all’applicazione, in via analogica, della disciplina dettata per le parti. Nei giudizi in unico grado innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, invece, la disciplina peculiare del cod. giustizia contabile, distinta da quella dettata per i giudizi di responsabilità, non attribuisce al PM contabile poteri esclusivi di impulso processuale, ma lo vede titolare dell’interesse pubblico alla corretta gestione dei conti. Tale peculiarità induce a ritenere che, nella specie, allo stesso sia consentito di partecipare al giudizio in via incidentale. (Precedenti: S. 123/2023 - mass. 45676; S. 375/1996 - mass. 22921).(Nel caso di specie, è dichiarata ammissibile la costituzione del Procuratore generale della Corte dei conti nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 23-quater, commi 1 e 2, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., sollevate dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione).

    Art. 23-quater ((Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.)) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 2 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 2020 al 2 aprile 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 27 marzo 2026, n. 39 (in G.U. 1ª s.s. 1/4/2026, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art23quater · fonte del testo

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