Art. 9 — Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico
Quadro di principi e regole del sistema contabile ((economico-patrimoniale)) unico Il quadro di principi e regole del sistema contabile ((economico-patrimoniale)) unico comprende il quadro concettuale, gli standard contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14 ((,)) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 ((,)) n. 233, nell'ambito delle attivita' di cui alla Milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR. I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche e ((i successivi)) aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, almeno nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. I decreti di cui al presente comma possono regolare anche i profili di cui all'articolo 8, comma 4. Al fine di assicurare una maggiore rappresentativita' dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e di adeguare la Struttura di governance alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della stessa. In ragione della specificita' delle attivita' istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti di cui al comma 2 possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione ((economico-patrimoniale)) di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocita' di raccordo delle medesime voci. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Commissione per l'armonizzazione ((...)) degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 i decreti di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti ((tra)) lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Testo vigente dal 21 agosto 2026
