Art. 1 — Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali

((Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:))

  • a)((all'articolo 9-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, compreso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilita' per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi compreso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilita' delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, al fine di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parita' di trattamento";))
  • b)((dopo l'articolo 9-ter e' inserito il seguente: "Art. 9-quater (Condizioni non discriminatorie di accesso al materiale rotabile). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile il materiale rotabile di proprieta' dello Stato all'operatore entrante selezionato in base alla procedura di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie")). ((All'articolo 1, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo le parole: "promozione del trasporto multimodale," sono inserite le seguenti: "specificamente calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, nonche'")) All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, relativo alla proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: «3 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2028» e le parole: «10 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2028». ((Al fine di consentire la realizzazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nell'ambito del territorio comunale, e' assegnato al comune di Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 800.000 euro per l'anno 2027, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2027. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) ((Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) ((All'articolo 1, comma 474, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "ANAS Spa" sono inserite le seguenti: ", di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle regioni".)) ((Al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)((all'allegato 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: "Lombardia - S.S. 42 'del Tonale e della Mendola' - Estensione della variante nei territori dei comuni di Casazza e Spinone al Lago, in continuita' funzionale e progettuale con il progetto di fattibilita' tecnico-economica relativo ai lotti 1 e 2 nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico, mediante ipotesi di articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3 - Comune di Casazza, tratto Entratico-Casazza; Lotto 4 - Comune di Spinone al Lago, tratto Casazza-Spinone al Lago. Lombardia - S.S. 469 'Sebina Occidentale' - Realizzazione della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico, nell'ambito del completamento della riqualificazione della Sebina Occidentale. Lombardia - S.S. 671 'della Val Seriana' - Realizzazione variante all'abitato di Ponte Nossa nell'ambito del completamento della gestione ed efficientamento del traffico urbano";))
  • b)((all'allegato 4 e' aggiunta, in fine, la seguente voce: "Lombardia - Linea Milano-Venezia. Tratta Pioltello-Treviglio. Scavalco PM-Bivio Adda - J84J23000100008")). Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione e' autorizzata la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
  • a)quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • b)quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ((All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: "entro il 30 settembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2026".)) ((Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti privati, di un impianto raccordato strumentale alla connessione ferroviaria del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti e del relativo binario di allaccio alla rete ferroviaria nazionale, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti territoriali interessati in ordine alla localizzazione dell'opera ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilita' e indifferibilita' delle opere nonche' l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.)) ((L'impianto raccordato, il binario di allaccio e le ulteriori opere realizzate restano di proprieta' del soggetto privato di cui al comma 3-ter. Gli oneri relativi alla progettazione delle opere, all'acquisizione delle aree, alle procedure espropriative nonche' alla realizzazione, alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime e ogni altro onere connesso alla realizzazione e all'utilizzo dell'infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto privato di cui al medesimo comma 3-ter)).

Testo vigente dal 21 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2026 al 21 agosto 2026. 40 parole tolte, 1064 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: All'articolo 9-bis dellaaggiunto: Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, tolto: al aggiunto: sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'articolo 9-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, compreso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilita' per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi compreso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilita' delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, tolto: primo periodo, dopo le parole: « aggiunto: al fine di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parita' di trattamento";

aggiunto: b) dopo l'articolo 9-ter e' inserito il seguente: "Art. 9-quater (Condizioni non discriminatorie di accesso al materiale rotabile). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tolto: avvia» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2026,» e all'ultimo periodo, aggiunto: rende disponibile il materiale rotabile di proprieta' dello Stato all'operatore entrante selezionato in base alla procedura di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie". All'articolo 1, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo le parole: tolto: « sono suddivisi in lotti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere suddivisi in uno o piu' lotti». aggiunto: "promozione del trasporto multimodale," sono inserite le seguenti: "specificamente calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, nonche'" All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con … 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2028». Al fine di consentire la realizzazione tolto: delle aggiunto: del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nell'ambito del territorio comunale, e' assegnato al comune di Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 800.000 euro per l'anno 2027, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2027. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'articolo 1, comma 474, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "ANAS Spa" sono inserite le seguenti: ", di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle regioni". Al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'allegato 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: "Lombardia - S.S. 42 'del Tonale e della Mendola' - Estensione della variante nei territori dei comuni di Casazza e Spinone al Lago, in continuita' funzionale e progettuale con il progetto di fattibilita' tecnico-economica relativo ai lotti 1 e 2 nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico, mediante ipotesi di articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3 - Comune di Casazza, tratto Entratico-Casazza; Lotto 4 - Comune di Spinone al Lago, tratto Casazza-Spinone al Lago. Lombardia - S.S. 469 'Sebina Occidentale' - Realizzazione della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico, nell'ambito del completamento della riqualificazione della Sebina Occidentale. Lombardia - S.S. 671 'della Val Seriana' - Realizzazione variante all'abitato di Ponte Nossa nell'ambito del completamento della gestione ed efficientamento del traffico urbano";

aggiunto: b) all'allegato 4 e' aggiunta, in fine, la seguente voce: "Lombardia - Linea Milano-Venezia. Tratta Pioltello-Treviglio. Scavalco PM-Bivio Adda - J84J23000100008". Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione e' autorizzata la …

… spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234aggiunto: . All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: "entro il 30 settembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2026". Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti privati, di un impianto raccordato strumentale alla connessione ferroviaria del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti e del relativo binario di allaccio alla rete ferroviaria nazionale, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti territoriali interessati in ordine alla localizzazione dell'opera ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilita' e indifferibilita' delle opere nonche' l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. L'impianto raccordato, il binario di allaccio e le ulteriori opere realizzate restano di proprieta' del soggetto privato di cui al comma 3-ter. Gli oneri relativi alla progettazione delle opere, all'acquisizione delle aree, alle procedure espropriative nonche' alla realizzazione, alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime e ogni altro onere connesso alla realizzazione e all'utilizzo dell'infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto privato di cui al medesimo comma 3-ter.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-26;107~art1 · fonte del testo

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