Art. 1-bis — Sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti di lavori pubblici

((Per fronteggiare le difficolta' di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.)) ((La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza)).

Testo vigente dal 21 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-26;107~art1bis · fonte del testo

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