Decreto Rilancio

Art. 236 rilancio

Misure a sostegno delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo e' prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonche' per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettivita', inerenti all'attivita' didattica delle universita' statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita',((di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,)) e' incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle universita' e i criteri di riparto delle risorse tra le universita'. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita' didattiche delle istituzioni ((di alta formazione artistica, musicale e coreutica)) statali e' incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni ((di alta formazione artistica, musicale e coreutica)) e i criteri di riparto delle risorse. ((3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)) Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo e' incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento e' finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonche', fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilita' collegati al merito. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e' differito, per l'anno 2020, al 30 novembre. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, puo' essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attivita' di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, qualora cio' risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023". Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 6 parole tolte, 82 parole aggiunte.

… contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita',di cui all'articolo 5aggiunto: , comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tolto: comma 1, lettera a), e' incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del … periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita' didattiche delle istituzioni tolto: AFAM aggiunto: di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e' incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto … individuate le modalita' di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni tolto: AFAM aggiunto: di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse. aggiunto: 3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art236 · fonte del testo

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