Art. 17 — Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680
Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche: ((0a) all'articolo 5:
- 1)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti";
- 2)il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno";
- 3)il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attivita' svolta, nonche' sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto"));
- a)all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione« sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;
- b)all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto»;
- c)all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;
- d)all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
- e)all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» e' sostituita con le seguenti: «elabora ed attua»;
- f)all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» e' sostituita con la seguente: «attuazione»;
- g)all'articolo 12, comma 2, lettera a):
- 1)dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali,»;
- 2)la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»;
- 3)dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.». All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attivita' di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorita' competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.». All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 "Aree protette" del punto A.3 "Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali" le parole "fino al 22 dicembre 2013" sono soppresse.
Testo vigente dal 21 agosto 2014
