Art. 17 — Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680

Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche: ((0a) all'articolo 5:

  • 1)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti";
  • 2)il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno";
  • 3)il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attivita' svolta, nonche' sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto"));
  • a)all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione« sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;
  • b)all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto»;
  • c)all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;
  • d)all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
  • e)all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» e' sostituita con le seguenti: «elabora ed attua»;
  • f)all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» e' sostituita con la seguente: «attuazione»;
  • g)all'articolo 12, comma 2, lettera a):
  • 1)dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali,»;
  • 2)la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»;
  • 3)dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.». All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attivita' di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorita' competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.». All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 "Aree protette" del punto A.3 "Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali" le parole "fino al 22 dicembre 2013" sono soppresse.

Testo vigente dal 21 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2014 al 21 agosto 2014. 74 parole aggiunte in 4 capoversi.

Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche: aggiunto: 0a) all'articolo 5:

aggiunto: 1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti";

aggiunto: 2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno";

aggiunto: 3) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attivita' svolta, nonche' sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art17 · fonte del testo

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