Art. 9 — Reddito di impresa
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'articolo 55, comma 3, lettera b), la parola "nono" e' sostituita dalla seguente: "quarto";
- b)nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, dopo le parole: "2500 centimetri cubici" sono inserite le seguenti "nonche' i ciclomotori e i motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici". La disposizione della lettera a) del comma 1 si applica con riferimento ai proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni della lettera b) del comma 1 si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 20 giugno 1996
