Art. 8 — Reddito di lavoro autonomo
All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel comma 4, primo periodo, dopo le parole "spese di impiego" e' inserita la seguente ", custodia" e nel secondo periodo, le parole "Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "Per i ciclomotori, nonche' per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente,";
- b)nel comma 8, primo periodo, dopo le parole: "la riduzione non si applica" sono inserite le seguenti: "alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e"; Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni del comma 1, (( lettere b) e b-bis)), si applicano per i compensi percepiti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 17 agosto 1996
